Ancora una volta lo Studio legale DI Maso grazie alle difese svolte ha permesso a soggetti che avevano a loro carico un titolo definitivo di contestare le fideiussioni che erano alla base della emissione del titolo stesso pur con il passaggio in giudicato del provvedimento. I clienti avevano rilasciato fideiussioni per una società poi fallita; Il creditore procedente nelle more aveva ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto e, dopo qualche anno, ha proceduto con il pignoramento dei conti correnti dei citati fideiussori. Grazie alle difese svolte dal nostro studio il Giudice dell'esecuzione ha concesso il termine per proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, in ossequio alla sentenza della Suprema Corte n. 9479/23, cosi statuendo: "ritenuto che dalle stesse allegazioni depositate in atti dalle parti costituite e per stessa ammissione di parte creditrice in ordine alla mancanza di una visura camerale (anche storica) della società piccola cooperativa debitrice non appare potersi evincere l'estraneità delle parti opponenti esecutate quali garanti, tra gli altri, della predetta dalla qualità di consumatori al tempo della stipulazione delle fideiussioni; sol che si consideri che nel decreto ingiuntivo non opposto e nel ricorso monitorio ad esso sottostante è il creditore stesso a indicare, tra gli altri, xxxxxxxxx e xxxxxxxx, rispettivamente, quale presidente nonché legale rappresentante e socio della società debitrice dagli stessi garantita e xxxxxxxx solo quale coniuge di xxxxxxxxx. richiamati, pertanto, i principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 9479/23 nel punto in cui stabiliscono che il giudice della esecuzione debba attenersi ai seguenti principi: considerato che: nelle condizioni sopra indicate, la citata sentenza delle Sezioni Unite, in ottemperanza al principio di effettività della tutela del Consumatore di cui alla direttiva 93/13 e all'art. 19 TUE, consente al consumatore di poter rimettere in discussione l'accertamento proponendo opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro il termine di quaranta giorni indicato dal Giudice dell'Esecuzione al fine di fare valere esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole del contratto concluso con il professionista che incidano sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato; richiamate le disposizioni dettate dal Codice del Consumo ( d.Igt. n. 206/2005)" Questo, è solo uno dei tanti risultati che lo Studio legale Di Maso ha raggiunto nel corso di questi anni. E' fondamentale in casi simili, affidarsi a Professionisti, specializzati in questa specifico ambito del diritto, che sappiano agire tempestivamente al fine di tutelare le ragione degli assistititi. Per info: https://www.studiolegaledmg.it