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EQUITALIA: la cartella si prescrive in 5 anni

Se la cartella di pagamento diviene definitiva per mancata impugnazione, le sanzioni tributarie e gli interessi che da essa derivano si prescrivono in cinque anni decorrenti dalla notifica dell'atto esattoriale. Lo ricorda la Corte di Cassazione, sezione VI civile, con l'ordinanza n. 12715/2016.

In particolare la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che qualora una sanzione diventi definitiva non in conseguenza di un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, il termine di prescrizione deve individuarsi in cinque anni.

Del resto non vi sarebbe motivo alcuno di sottoporre a termini prescrizionali diversi il tributo principale e la sanzione derivante dal mancato versamento di questo.

In conclusione, quando la cartella non viene impugnata il credito ivi contenuto dovrà ritenersi prescritto nella propria interezza (ossia indipendentemente dalla voce del debito) in anni 5 dal momento in cui il tributo è dovuto.