Nel caso di specie il nostro assistito veniva raggiunto da un'ingiunzione di pagamento emessa sulla scorta di una serie di cartelle di cui lo stesso era all'oscuro perché mai ricevute. Il cliente, si rivolgeva tempestivamente al nostro Studio che proponeva ricorso eccependo la nullità derivante dalla mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito preteso. La Corte - rilevando che le cartelle non erano pervenute a conoscenza del contribuente e che nessuna attività di ricerca era stata compiuta prima del deposito delle stesse presso la casa comunale ai sensi dell'art. 147 cpc., nonché lo spirare dei termini utili per richiedere/ottenere il pagamento delle somme ingiunte, accoglieva pienamente le nostre difese ed annullava l'ordinanza in oggetto! Tale risultato riflette ancora una volta la cura, l'impegno e la dedizione con i quali svolgiamo la nostra professione. Per info: https://www.studiolegaledmg.it