La dinamica fallimentare risulta essere tanto ricca ma anche al quanto complessa; scandita da specifiche modalità e fasi temporali, può ammettere o escludere determinati soggetti dal soddisfacimento delle proprie pretese creditorie. Tuttavia, per i creditori, la Corte di Cassazione si è pronunciata favorevolmente di recente, con sentenza n. 40554 (Cassazione Civile, Sez. VI, 17 dicembre 2021, n. 40554). Nello specifico si evinceva la pretesa sorta da un decreto impugnato che trattava di interessi moratori relativi a due crediti professionali già insinuati in sorte capitale; così inizialmente il Tribunale di Cosenza rigettava l'opposizione perché "non può essere richiesta in sede di domande di ammissione tardiva una voce accessoria e strettamente collegata in quanto fondata sulla stessa causa giustificativa di quella già riconosciuta in una precedente fase di accertamento dello stato passivo". La parte allora, ricorreva in Cassazione con un unico motivo teso a censurare il decreto per violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 101 l.fall. Tuttavia la Cassazione, ritenendo il ricorso manifestamente fondato, statuiva che l'ammissione tardiva al passivo fallimentare relativamente agli interessi è ammissibile anche se è già avvenuta la richiesta e ammissione dello stesso credito per il solo capitale, perché, giustappunto, il credito degli interessi, per quanto accessorio sul piano genetico a quello del capitale, è un credito autonomo, azionabile separatamente, anche successivamente al credito principale già riconosciuto con decisione passata in giudicato. Per tali ragioni è sempre vantaggioso prestare molta attenzione alle questioni giuridiche che si presentano, rivolgendosi a dei professionisti, in quanto una scelta può rilevarsi estremamente determinante.