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DIRITTO BANCARIO E USURA: RIENTRANO GLI INTERESSI DI MORA?

La Cassazione è stata di recente chiamata a pronunciarsi sul famigerato e delicato tema di usurarietà degli interessi di mora. Anzitutto, nel contestualizzare detta tematica non si può non far riferimento alle due tesi esistenti e contrapposte. Secondo un primo orientamento restrittivo si sostiene la non applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora e, nell'appello alla normativa antiusura ex art. 1815, comma 2, c., afferma che questa includerebbe i soli interessi corrispettivi e l'art. 644, comma 1, c.p. che incrimina chi si fa "dare o promettere" interessi usurari "in corrispettivo di una prestazione di denaro", con particolare specificazione del mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso soglia dei Decreti Ministeriali e la loro conseguente esclusione. Secondo l'orientamento estensivo pressocché prevalente, nella normativa relativa all'usura rientrerebbero anche gli interessi moratori in quanto questa tratta espressamente di pattuizione "a qualsiasi titolo", sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio. Ebbene, con ordinanza interlocutoria n. 38555, del 6.12.2021, la Cassazione è tornata ad interessarsi a questo tema. Nel caso di specie, la società mutuataria conveniva in giudizio l'istituto di credito mutuante lamentando, tra l'altro, la pattuizione e l'applicazione di interessi usurai e chiedendo, pertanto, la conversione del mutuo da oneroso a gratuito ex art. 1815 comma II c.c. Il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente la domanda dichiarando la nullità degli interessi moratori in quanto pattuiti in misura (8,73%) superiore alla soglia (8,57%) prevista dal DM del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Tuttavia, la sentenza veniva impugnata in Corte d'Appello di Milano la quale ribaltava il giudizio di primo grado non ritenendo ricorrenti nemmeno le condizioni di cui all'art. 3 L. 108/96 e condannava l'appellante alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio. Così la società mutuataria proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della corte di Milano e questa riteneva il motivo di ricorso manifestamente fondato sostenendo che rientrassero anche gli interessi moratori, sebbene riteneva la questione complessa e dunque meritevole di approfondimento in pubblica udienza. Ebbene, per la prima volta la Corte di Cassazione ha ritenuto di non applicare de plano i princìpi sanciti dal Collegio nella sua massima espressione che, tuttavia, non ha dato soluzioni inequivocabili data la complessità del tema in oggetto che frutto di una elaborazione giurisprudenziale che non trova riscontro nella legge ma – a volte - la contraddice. Ciò il motivo per cui si attende una pronuncia più convincente.