Studio Legale Bologna
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#DIRITTO BANCARIO E #DIFESA DA PIGNORAMENTO INCAUTO: SOSPENSIONE PROCEDURA ESECUTIVA AVVIATA ILLEGITTIMAMENTE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE.

È molto frequente, in ragione di un'esposizione debitoria pendente nei confronti di Società di recupero crediti, che il cliente debitore contragga con la banca o la società di recupero un accordo di ricognizione del debito (accordo transattivo) al fine di agevolare il soggetto in sofferenza disposto ad adempiere e che, in virtù del piano di rientro, lo può fare attraverso un pagamento rateale mensile. Ciononostante il nostro studio si ritrova, molto spesso, a far fronte a pignoramenti illegittimi posti in essere da parte del creditore procedente, così come nel caso di specie, registrando, ancora una volta, un soddisfacente risultato sia per il nostro team e soprattutto per il nostro cliente. Difatti, sulla base delle nostre difese, il Giudice sospendeva una procedura esecutiva mobiliare in favore del nostro assistito per l'importo totale di €10.775,79 in quanto "sussistenti ragioni di urgenza tali da giustificare la comrpessione del principio del contraddittorio", con la conseguenza di evitare il blocco di tali somme presso il terzo ove il soggetto esercita la sua attività lavorativa. In particolare il nostro cliente, pur avendo pagato mensilmente, fino a quel momento, le rate convenute nel piano di rientro di durata quadriennale, si era visto notificare dapprima di un precetto e poi un pignoramento relativo all'importo dell'intero debito in precedenza contratto e oggetto della transazione. Da un punto di vista sostanziale si rinveniva l'illegittimità in quanto risultava carente il motivo dell'esecuzione avviata dacché tutte le somme relative alle mensilità cui si riferiva (nel caso in oggetto n. 12 mensilità pari a 12 mesi) risultavano pagate; da un punto di vista formale, invece (e in ogni caso) per l'ammontare dell'importo totale richiesto, riferente alla totalità del decreto ingiuntivo da cui sorgeva la pretesa creditoria e quindi riferito anche alle mensilità future ancora non trascorse. Il prosieguo di tale procedura esecutiva avrebbe creato un grave pregiudizio nei confronti del nostro assistito in quanto, pur avendo adempiuto fino a quel momento al piano rateale, si sarebbe visto bloccare 1/5 dello stipendio mensile percepito dall'ente presso cui svolge attività lavorativa; circostanza gravemente sfavorevole che tuttavia è stata arrestata grazie alla pronuncia in esame da parte del Giudice, dando voce alle nostre difese.