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DIRITTO BANCARIO: RECENTE DECLARATORIA DI NULLITA' DI FIDEIUSSIONI OMNIBUS

Il Tribunale di Reggio Emilia, in una importante e recentissima sentenza del 3 novembre 2021, revoca il decreto ingiuntivo dapprima emesso dallo stesso nei confronti di fideiussori per la restituzione delle rate di un mutuo fondiario stipulato dal debitore principale, e condanna la Banca alla refusione delle spese. La tematica bancaria risulta essere spinosa e il cammino per raggiungimento di tale risultato è spesso arduo e controverso. Invero, seppur l'argomento delle fideiussioni omnibus è al quanto ostico, non mancano traguardi positivi in favore di debitori che agiscono avverso delle fideiussioni note per la loro illegittimità. Nel caso di specie il Tribunale in esame accertava che il contratto fideiussorio in oggetto era innanzitutto predisposto unilateralmente dalla Banca e concerneva la regolamentazione di un numero indeterminato di rapporti riproponendo l'archetipo ABI, censurato col noto provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia, senza soluzione di continuità con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità; ciò il motivo per cui il Tribunale adito rilevava prontamente la nullità parziale della fideiussione omnibus. A ciò si aggiunga anche il fatto che il contratto fideiussorio in oggetto era stato compilato a mano, negli spazi lasciati liberi per l'inserimento del nome del soggetto garante e dell'importo garantito. Ebbene, giuridicamente i fideiussori eccepivano la nullità del mutuo fondiario non solo per la violazione del limite di finanziabilità ai sensi dell'art. 38 comma 2 D.Lgs. n. 385/1993 ma anche per violazione della normativa antitrust. Nello specifico, si rilevava la nullità di quella clausola contrattuale che si conformava all'art. 6 dello schema ABI , che illegittimamente derogava l'art. 1957 c.c.. La declaratoria di nullità comporta l'inesistenza della deroga all'art. 1957 c.c., con la conseguenza che il fideiussore rimanga obbligato, pur dopo la scadenza dell'obbligazione principale, solo a condizione che "il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate". Nella specie, il creditore non aveva provato di avere "con diligenza" proposto e continuato le azioni nei confronti del debitore nel termine di legge. Ordunque, sono tali i motivi per cui iò Giudice, recentemente, non ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, inequivocabilmente rilevato la nullità relativa alle singole clausole contrattuali, ex art. 1419 cc e considerato, coneguentemente, l'operatività del disposto dell'articolo 1957 c.c.. Ai fini di ottenere tali positivi risultati, risulta prioritario e necessario rivolgersi ai professionisti del settore ai fini di far valere le proprie pretese.