Studio Legale Bologna
051.355626      [javascript protected email address]

DIRITTO BANCARIO: POSSIBILITA' PER IL CORRENTISTA DI ASSOLVERE L'ONERE PROBATORIO NON SOLO CON GLI ESTRATTI CONTO MA ANCHE CON ALTRI MEZZI.

La Cassazione, con recente pubblicazione del 14 febbraio 2022, relativa all'ordinanza n. 4718 del 17 novembre 2021 è tornata a riaffrontare l'articolata materia bancaria, stavolta inerente ai rapporti bancari di conto corrente. Con l'ordinanza in oggetto, la Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui nei rapporti bancari di conto corrente, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'Istituto di credito, dovrà farsi carico della produzione degli estratti conto. Invero, con tale produzione, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di causa debendi. In tal contesto è fondamentale la ricostruzione, a partire dalla data di apertura del conto corrente, delle posizioni di dare/avere relative allo stesso, con applicazione del tasso legale, "sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi" (Cfr. Cass. n. 9365/2018), per cui una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto non può che avvenire con gli estratti di conto corrente, condizione sufficiente affinché possa dirsi assolto l'onere probatorio del correntista. Tuttavia, può accadere che lo stesso non abbia, e dunque non produca in giudizio degli estratti conto completi o contratti di conto corrente, sicché il giudice, "qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto", valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti), può integrare la prova carente "sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti" (Cfr. Cass. n. 31187/2018). Nel caso in oggetto, dunque, il correntista aveva prodotto un considerevole numero di estratti conto, adempiendo al suo onus probandi; tuttavia il giudice aveva comunque necessitato una ricostruzione del rapporto di conto corrente attraverso la consulenza contabile, assumendo quale saldo iniziale quello risultante dall'estratto di più antica data, senza perciò incorrere nella violazione dell'art.115 c.p.c. sulla disponibilità delle prove (non avendo l'estratto conto valore di prova legale) con raggiungimento, in ogni caso, dello scopo. È fondamentale dunque rivolgersi a dei professionisti, in virtù della natura settoriale della materia, tale da rendere indispensabili conoscenze oltre che di base, estremamente tecniche, per far fronte ad ogni fase giudiziale ed extra- giudiziale.