Una recentissima sentenza del 31 gennaio 2022, la n. 2855, Cassazione Civile, Sez. VI, si è pronunciata in merito al rapporto intercorrente tra la banca e il cliente, nello specifico concernente il piano di rientro concordato fra i due soggetti giuridici. In particolare, detto piano ha natura meramente cognitiva del debito e presenta un'agevolazione per il cliente debitore, ai fini del saldo del debito pendente nei confronti della banca coinvolta. Tuttavia, non è assolutamente preclusa la possibilità, in capo al soggetto debitore, di contestare l'eventuale nullità delle clausole negoziali preesistenti e non esonera pertanto la banca dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente, che è soggetto alla forma scritta ad substantiam a norma dell'art. 117 t.u.b.. Tale tematica è stata portata all'attenzione della Corte di Cassazione in quanto fortemente dibattuta e che ha ricevuto, come nel caso di specie, in primo e in secondo grado pronuncia negativa nei confronti dei soggenti correntisti di una banca. Ciò non ha precluso loro di adìre la Cassazione, la quale ha accolto i due motivi di ricorso. In primis, i ricorrenti hanno sostenuto che l'atto ricognitivo del debito sia inidoneo alla produzione di effetti sul piano sostanziale e processuale laddove il credito non possa sorgere per nullità del contratto. Al riguardo, la Cassazione ha confermato che il riconoscimento del debito non possa comportare la sanatoria del contratto privo di forma scritta ad substantiam. Con il secondo mezzo invece viene denunciata la falsa applicazione dell'art. 117 T.U.B. Commi 1 e 3 in quanto la forma scritta imposta per i contratti bancari è insuscettibile di deroga; ordunque la banca, nel caso di specie, era ed è sempre onerata a fornire prova del rapporto intercorso e, in difetto di prova scritta, questa non ha titolo per addebitare alcuna somma. Ordunque, la Cassazione ha conlcuso con l'affermare che "in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra banca e cliente non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione delle nullità delle clausole negoziali preesistenti" (cfr. Cass. 19 settembre 2014, n. 19792).