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DIRITTO BANCARIO: ABUSIVA CONCESSIONE DEL CREDITO ALLE AZIENDE IN CRISI E AZIONE DEL CURATORE CONTRO LA BANCA

L'erogazione del credito è un tema al quanto delicato, specie se riguarda un'impresa che si trova in una situazione di difficoltà economica e che presenta delle serie difficoltà di superamento della crisi; tuttavia, tale tematica diventa ancora più calda se l'attività di erogazione del credito sia qualificabile come "abusiva", poiché effettuata con dolo o con colpa da parte del soggetto finanziatore e nei confronti di impresa che si palesa essere un'impresa dai connotati di sovraindebitamento. A tal proposito, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 18610 del 30 giugno 2021 per affrontare il tema spinoso della concessione abusiva del credito quando erogato dalle banche alle imprese in crisi. In particolare, la Cassazione stabilisce che da tal contesto ne deriva un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, specie se nella continuazione dell'attività d'impresa. A fronte dell'atteggiamento abusivo della banca, il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro di essa, nello specifico qualora vi sia un'illecita nuova finanza da parte dell'ente erogatore e/o di mantenimento di contratti in corso, che cagionino una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all'impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all'intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. secondo cui, "il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri". La responsabilità in capo alla banca finanziatrice può sussistere in concorso con quella degli organi sociali di cui all'art. 146 I. fall., e in regime di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c., quali fatti causatori del medesimo danno. Non integra tuttavia abusiva concessione di credito la condotta della banca che opera legittimamente nell'intento del risanamento dell'impresa, e che, attraverso uno studio effettuato ad hoc ed ex ante, eroga del credito sapendo già le possibili evoluzioni del contesto, ricercando un'ottica di superamento della crisi o, almeno, di una permanenza di essa sul mercato. Quel che contraddistingue, dunque, l'atteggiamento da parte della banca erogatrice, è la presenza o meno di buonafede, principio fondamentale incardinato nel nostro sistema. È essenziale dunque rivolgersi a dei professionisti del settore poiché questi saranno in grado, attraverso una valutazione preventiva, di dare il giusto consiglio al proprio cliente e rilevare eventuali princìpi di situazioni scomode nelle quali il cliente potrebbe, ignaro delle conseguenze, ritrovarsi.