Studio Legale Bologna
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Studio Legale Di Maso

#DIRITTO-BANCARIO, REVOCA-DECRETO-INGIUNTIVO: Il Tribunale di Bologna annulla il debito del nostro cliente revocando l'ingiunzione di pagamento.

La Cessione dei crediti in blocco, in caso di contestazione della titolarità del credito la cessionaria deve dimostrare che la cessione abbia avuto ad oggetto i crediti di cui alla controversia promossa. Sempre più spesso capita che il proprio debito a sofferenza – stipulato con il proprio Istituto di Credito venga ceduto dalla Banca a società di recupero crediti. In tal caso quest'ultime avviano attività di recupero nei confronti del debitore ottenendo nei riguardi di quest'ultimo un'ingiunzione di pagamento, il tutto allo scopo di munirsi di un titolo idoneo ad avviare attività esecutiva. Difatti è quanto accaduto al nostro assistito. Infatti il cliente otteneva da un Istituto di Credito un prestito riguardante l'acquisto di un'auto. Successivamente la sua posizione veniva messa a sofferenza ed il credito "deteriorato" ceduto a mezzo di operazioni di cartolarizzazione (cessioni in blocco dei crediti) ad una società di recupero crediti. La cessionaria pertanto ingiungeva l'assistito intimandogli il pagamento della somma. Tuttavia quando si verifica una cessione del proprio credito – in forza di un'operazione di cartolarizzazione – è bene sapere che la cessionaria dovrà essere in grado di provare che all'interno di quella operazione rientri con esattezza il credito del debitore intimato. Nel caso di specie la creditrice riteneva provata la suddetta circostanza mediante la mera allegazione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Viceversa - le difese svolte dallo studio in sede di opposizione - eccepivano ai danni dell'opposta la mancanza della titolarità del credito unitamente alla carenza di legittimazione attiva - sulla base delle seguenti argomentazioni "per il solo tramite dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non vi sarebbe prova del fatto che i crediti ad oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo siano ricompresi fra quelli enunciati all'interno dell'avviso di cessione, in quanto tale adempimento può essere provato solo tramite l'allegazione del contratto di cessione dei crediti". Il Giudice ha accolto le nostre difese concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo in forza del medesimo assunto "la creditrice non ha provato (ma neppure allegato) – che il credito azionato in via monitoria – fosse oggetto di cessione. Per questi motivi accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto. Dichiara tenuta e condanna la società alla rifusione delle spese di lite". Si tratta di una pronuncia importante per la circoscrizione giudiziaria afferente il Tribunale di Bologna ove – al netto della pronuncia ottenuta dallo Studio Legale Di Maso – si attesta solo un precedente giudiziario di tale portata. Grazie alla pronuncia in esame il nostro assistito è stato liberato dalla scure debitoria profilata a suo carico, questa pronuncia dimostra che non esiste debito che non possa essere risanato grazie alla competenza e professionalità. Per info: https://www.studiolegaledmg.it