Studio Legale Bologna
051.355626      [javascript protected email address]

#DEBITORE #NULLITACARTELLAESATTORIALE: La cartella è nulla se inviata a mezzo di un indirizzi pec non ufficiale assente dai pubblici registri

Secondo pacifica giurisprudenza è nulla la notifica della cartella esattoriale inviata da Pec non ufficiale ovvero non presente all'interno dei pubblici registri. Ne consegue che chi riceve un'email contenente una richiesta di pagamento da parte di Agenzia Entrate o Agenzia Entrate Riscossione da un indirizzo non presente nei registri pubblici (come ad esempio REGINDE o INIPEC) potrà agire in giudizio al fine di ottenere la nullità della pretesa tributaria initmata. Ciò significa che qualora dovesse seguire un pignoramento, un fermo amministrativo o un'ipoteca tale atto sarebbe illegittimo per difetto di notifica del cosiddetto 'atto presupposto e/o prodromico' ossia la cartella di pagamento contenente la pretesa tributaria iscritta a ruolo. Di fatti la conferma di quanto appena detto trae linfa dal medesimo assunto giurisprudenziale per cui " la notifica spedita da un indirizzo Pec non riconducibile all'Agenzia delle Entrate Riscossione presente nell'elenco ufficiale "IPA"** (Indice delle Pubbliche Amministrazioni"), ossia protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, bensì un irrituale ed ignoto indirizzo ((...)). per questo la Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara inesistente la notifica della cartella impugnata". (In tal senso Cfr CTR Roma Sent. n. 767/2021 del 04.12.2020;Sent.n. 9274/2020 del 13.10.2020 – Sent. n. 10571/2020 del 02.12.2020 –Ctp Bari - sent. n.447/2020). A tal proposito è stato ritenuto che l'unico indirizzo legittimamente utilizzabile da Agenzia Entrate Riscossione è protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it. Tutte le email provenienti da altri indirizzi possono quindi essere cestinate. È il caso, ad esempio, delle Pec provenienti da indirizzi non ufficiali o sconosciti come: notifica.acc.campania@pec.agenziariscossione.gov.it; notifica.acc.puglia@pec.agenziariscossione.gov.it;notifica.acc.emiliaromagna@pec.agenziariscossione.gov.it . Lo stesso vale per le notifiche riportanti la dicitura di "Equitalia". Pertanto – in chiosa finale – possiamo la notifica della cartella – a mezzo Pec può ritenersi valida solo se: la Pec del mittente (come ad esempio quella dell'Agenzia delle Entrate o dell'Agente per la Riscossione esattoriale) è estratta dagli indici specificatamente previsti dal Ministero. Per tutto il resto è opportuno rivolgersi a professionisti esperti del settore i quali potranno agire al fine di far valere la nullità della pretesa tributaria intimata dall'Ente nei riguardi del contribuente.