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#DEBITO #TRIBUTARIO E NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO: Inesistenza della notifica in caso di mancata sottoscrizione dell'agente postale.

la mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale - cfr. Cass. n. 6146/1992. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro #Agenzia delle #Entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che, dichiarato ammissibile l'appello proposto dall'ufficio dopo la concessa rinnovazione della notifica dell'impugnazione, ha annullato la sentenza impugnata e riconosciuta la legittimità dell'avviso di accertamento emesso per la ripresa di IRPEF e IVA per l'anno 2010, non ritenendo applicabile la L. n. 212 del 2000 , art. 12 , agli accertamenti emessi sulla base di controllo documentale in assenza di accessi e verifiche in loco. Anche questa pronuncia ci dimostra come sia sempre importante valutare l'iter che porta alla formazione dell'atto impositivo, per avere la possibilità di impugnare lo stesso anche per motivi solo formali.