Il Decreto Ristori più volte aggiornato e infine convertito in legge, ha giocato un ruolo importante in questo periodo di pandemia caratterizzato ad oggi da un trend fortunatamente in discesa. Tuttavia, sebbene l'andare avanti con i giorni ci rassicura da un punto di vista epidemiologico, un po' meno forse accade da un punto di vista di ripresa delle attività dapprima sospese attraverso tale Decreto. Pertanto occorre non abbassare la guardia a tutto tondo, tenendo in considerazione che tutti i termini fino ad ora rimasti congelati in materia di cartelle esattoriali, avvisi di addebito, avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione, pignoramenti su stipendi e pensioni, fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti riprenderanno a decorrere al più presto. Per fare chiarezza e tenere memoria, si ricorda che è intervenuto il c.d. Decreto Sostegni - peraltro diventato legge - prorogando ancora, a favore dei cittadini, le precedenti sospensioni; tuttavia, nel breve termine tutto ritornerà pressoché alla normalità. Si ricorda che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che è in corso la proroga al 30 giugno 2021 con regolare ripresa di decorrenza dal giorno successivo, il termine di sospensione delle attività di riscossione, fissato in precedenza al 31 maggio 2021 dall'art. 4 del decreto-legge n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni). La sospensione, introdotta a partire dall'8 marzo 2020 dall'art. 68 del decreto-legge n.18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione, nonché l'invio di nuove cartelle e la possibilità per l'Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Inoltre è prevista la sospensione fino al 30 giugno 2021 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto su stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 30 giugno 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione. Dal 1° luglio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito). Occorre quindi prestare adeguata attenzione a tali scadenze: queste determinano la linea di confine tra condizione di stasi e di riapertura in senso lato, fase determinante per i mesi venturi.