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#DEBITO TRIBUTARIO: NULLO L'ATTO NOTIFICATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE AL CONTRIBUENTE SE INCOMPLETO

Può accadere che al contribuente venga notificato un avviso di accertamento privo di alcune pagine che conterrebbero tuttavia elementi essenziali dell'accertamento, malgrado la copia originale in possesso dell'Ufficio dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione sia completa e corretta. Quale sorte possiede l'atto notificato al contribuente? "L'avviso di accertamento mancante di alcune pagine non può essere sanato per raggiungimento dello scopo" – lo conferma la Cassazione con la recentissima ordinanza n. 10860 del 23 aprile 2021. Il caso di specie ha ad oggetto il ricorso da parte di un contribuente in riferimento ad un avviso di accertamento, impugnato per mancanza di alcune pagine. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto tale ricorso, confermando quanto acclarato dalla Commissione Tributaria Provinciale; è in tale circostanza che l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, non ottenendo il risultato sperato. Difatti la Cassazione ha rigettato il suo ricorso poiché è proprio la copia notificata al contribuente ad assumere la funzione di atto impositivo; se questa è incompleta si traduce in una lesione del diritto di difesa dacché il contribuente, non avendo una visione chiara e completa della sua situazione debitoria, risulta così privato della possibilità di predisporre un'adeguata difesa. Ciò delinea un vizio insanabile per raggiungimento di scopo. Inoltre, anche se le circostanze potessero permetterlo, la ricostruzione dell'atto impositivo non sarebbe comunque un onere incombente sul contribuente: "In tema di accertamento tributario, l'insufficienza motivazionale dell'atto impositivo, che ne giustifica l'annullamento, non esclude che il contribuente possa difendersi nel merito, deducendo, mediante l'impugnazione, anche vizi di merito, poiché tale difetto non può essere sanato, ex art. 156 cod. proc. civ., per raggiungimento dello scopo in quanto l'atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del thema decidendum". L'avviso di accertamento è atto di natura sostanziale ed in quanto tale determina il confine entro il quale il contribuente può esercitare il proprio diritto di difesa. In questi casi occorre dunque rivolgersi ad esperti del settore per accertare se l'addebito a carico sia prima che legittimo nel merito, nella forma: anche una piccola anomalia può generare un vizio procedurale ed è quanto basta per dichiararne l'intera nullità.