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#DEBITO #TRIBUTARIO: La motivazione dell'atto impositivo e nullità dello stesso anche quando è integrata in sede processuale.

La Corte di Cassazione con la sentenza n.12296 del 23 giugno 2020 afferma che la motivazione di un atto impositivo, di un avviso di liquidazione o di un avviso di pagamento, non può essere integrata in sede processuale, essendo un requisito indefettibile dell'atto. Ne consegue che non può darsi rilievo alla circostanza che i contribuenti, impugnando l'atto anche solo deducendo che esso non contenga alcuna motivazione, non abbiano contestato nel merito la pretesa tributaria, come se ne ammettessero, in questo modo l'esistenza. La Corte di Cassazione valorizza l'esistenza di un orientamento ormai consolidato e non più scalfibile per cui in nome del diritto costituzionale ad un valido ed efficace contraddittorio con il contribuente, l'amministrazione deve sempre motivare in maniera adeguata le ragioni che giustificano la pretesa impositiva, indicando l'iter logico-giuridico e fattuale seguito durante l'istruttoria. Per questo motivo diciamo sempre ai nostri clienti di verificare attentamente gli atti che vengono notificati prima di procedere con il pagamento delle somme richieste.