La domanda di rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento depositata dal contribuente non è riconoscimento del debito e chiaramente non impedisce a quest'ultimo di proporre il ricorso avverso la suddetta cartella. La suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12735/2020, pubblicata il 26 giugno 2020 ha ribadito un principio ormai consolidato, ovvero proporre istanza di rateazione non comporta un riconoscimento implicito del debito tributario. La vicenda nasce dal ricorso promosso da una società (poi dichiarata fallita) avverso una cartella di pagamento per crediti erariali. Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale e la sentenza di quest'ultima veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale in sede di gravame proposto sia dall'Agenzia delle Entrate sia dall'Agente della Riscossione. La vertenza giungeva, pertanto, all'esame della Cassazione la quale ha ritenuto corretta la decisione della Commissione Tributaria Regionale, avendo quest'ultima, come affermato dalla giurisprudenza degli stessi giudici di legittimità, escluso che l'istanza di rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento formulata dalla contribuente, senza alcuna riserva, costituisse acquiescenza da parte del contribuente. Questo ulteriore provvedimento conferma la circostanza che è sempre possibile contestare i debiti tributari anche quando si è proposta istanza di rateazione, quindi è sempre utile rivolgersi ad un professionista che si occupa di queste controversie al fine di capire se effettivamente le somme richieste siano anche dovute. Per info: https://www.studiolegaledmg.it