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#DEBITO #TRIBUTARIO: Inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate che non attesti la conformità tra atto prodotto in giudizio e quello spedito per notificazione al contribuente

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2887, depositata il 7 febbraio 2020, accogliendo integralmente il ricorso presentato dalla contribuente, ha sancito che "l'inammissibilità del ricorso o dell'appello, notificato mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, è legata all'omissione dell'apposizione della dichiarazione di conformità all'atto di costituzione rispetto a quello depositato nella segreteria della commissione tributaria adita". Dettagliatamente, prosegue la Corte, "l'art. 22 del DLgs 546/1992, richiamato per il giudizio di appello nell'art. 53, prescrive che in caso di spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito, deve essere attestata conformemente dallo stesso ricorrente". Infatti viene evidenziato che "l'inammissibilità dell'atto, non deriva dall'effettiva difformità tra i due atti, come sostenuto in alcune sentenze della Suprema Corte, ma dalla mancata attestazione da parte del ricorrente della conformità tra quanto depositato e quanto notificato. La mancata costituzione in giudizio della parte resistente, di fatto, impedisce il concreto raffronto tra i due atti, ma non è ostativa alla dichiarazione di inammissibilità dell'atto depositato. La ragione, conclude la Corte, risiede proprio nel conseguente svilimento della funzione di tale asseverazione". Da ciò è derivato l'accoglimento del ricorso.