Con Sentenza n. 625/01/16 emessa dalla CTP di Parma, è stato confermato che, in ottemperanza al Decreto del Fare convertito in Legge 98/2013, il bene soggetto a fermo amministrativo quando è considerabile effettivamente strumentale, quale unico mezzo a disposizione del contribuente per svolgere la propria attività lavorativa, non può essere sottoposto ad alcun vincolo.