Con il DL n. 34 del 30/03/2023 il Governo ha apportato delle modifiche alla legge di bilancio n.197/202 volte alla definizione delle pendenze tributarie in essere. Sono stati anche posticipati i termini per aderire alle varie definizioni e/o per pagare gli importi concordati. Questi sono gli ambiti interessati: 1) RAVVEDIMENTO OPEROSO Le caratteristiche principali del ravvedimento operoso speciale sono le seguenti: a. le sanzioni sono sempre ridotte a 1/18 del minimo; b. la violazione doveva essere rimossa entro il 31.3.2023; c. le somme, o la prima delle 8 rate, andavano pagate entro il 31.3.2023. 2) DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI La L. 197/2022 ha previsto una definizione delle violazioni di natura formale (errate comunicazioni, tardive/omesse fatturazioni senza alcun riflesso dichiarativo e senza effetto sulla liquidazione dell'IVA) commesse sino al 31.10.2022. 3) DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE La L. 197/2022 ha introdotto un accertamento con adesione agevolato, che consente la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e la possibilità̀ di pagamento in 20 rate trimestrali (senza compensazione). 4) DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI Con la L. 197/2022 sono state previste due forme di definizione agevolata degli atti impositivi: un'acquiescenza agevolata relativa alle casistiche indicate all'art. 15 del DLgs. 218/97 (avvisi di accertamento imposte sui redditi e IVA, accertamenti di valore, avvisi di liquidazione in tema di prima casa, omessa dichiarazione di successione), che consente la riduzione delle sanzioni a 1/18 dell'irrogato e la possibilità̀ di pagamento in 20 rate trimestrali (senza compensazione); un'acquiescenza specifica (a regime non prevista) per gli avvisi di recupero dei crediti d'imposta, che consente sempre la riduzione delle sanzioni a 1/18 dell'irrogato e la possibilità̀ di pagamento in 20 rate trimestrali (senza compensazione). 5) REGOLARIZZAZIONE DELLE RATE DA ACCERTAMENTO CON ADESIONE, ACQUIESCENZA, MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE La definizione delle liti pendenti consente di definire le liti pendenti all'1.1.2023 in qualsiasi stato e grado del giudizio. Di norma la definizione ha come effetto lo stralcio di sanzioni e interessi, però se all'1.1.2023 il contribuente: • ha depositato il ricorso, c'è un abbattimento del 10% delle imposte; • ha vinto in primo grado, c'è un abbattimento del 60% delle imposte; • ha vinto in secondo grado, c'è un abbattimento dell'85% delle imposte; • ha sempre vinto e il processo pende in Cassazione, c'è un abbattimento del 95% delle imposte. 6) CONCILIAZIONE GIUDIZIALE AGEVOLATA Con la L. 197/2022 è stata introdotta la possibilità̀, per i processi che pendevano in primo o secondo grado all'1.1.2023, di stipulare una conciliazione agevolata fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. 6) RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI PENDENTI IN CASSAZIONE In base alla L. 197/2022, le parti possono, relativamente ai processi pendenti presso la Corte di Cassazione all'1.1.2023, stipulare un accordo transattivo con l'Agenzia delle Entrate fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. Con il DL 34/2023 il termine per la rinuncia è stato posticipato dal 30.6.2023 al 30.9.2023. 8) CAUSA DI NON PUNIBILITÀ Per i reati di omesso versamento di IVA (art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000, soglia di punibilità̀ pari a 250.000,00 euro), di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis del D.Lgs. 74/2000, soglia di punibilità̀ pari a 150.000,00 euro) e di indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater co. 1 del D.Lgs. 74/2000, soglia di punibilità̀ pari a 50.000,00 euro), è prevista una causa di non punibilità̀ derivante dal perfezionamento, unito all'integrale versamento degli importi, di una qualsiasi delle definizioni previste dalla L. 197/2022. Per info: https://www.studiolegaledmg.it