Altro risultato pregevole ottenuto dallo Studio Legale Di Maso in favore di una cliente alla quale era stata notificata un'intimazione di pagamento ed un preavviso di iscrizione ipotecaria. Il nostro Studio ha impugnato entrambi gli atti al fine di contestare l'omessa notifica degli atti prodromici alla contribuente (cartelle di pagamento), la CGT di primo grado ha accolto le difese da noi svolte per mezzo del ricorso depositato, ritenendo che non siano state rispettate tutte le procedure previste dalla legge per una valida notificazione degli atti tributari. In particolare, si è sottolineato che l'invio della raccomandata non è da solo sufficiente per considerare la notifica come avvenuta, ma è necessario verificare se il destinatario abbia effettivamente ricevuto l'avviso. Poiché non è stato dimostrato che la contribuente abbia avuto effettiva conoscenza della raccomandata (stante l'omesso invio della raccomodata informativa), si è concluso che l'iter notificatorio delle cartelle non è stato completato correttamente. Pertanto, la CGT ha annullato gli atti impugnati e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte ricorrente. Tutto questo dimostra che è sempre possibile, opporsi a pretese di questo tipo e far valere i propri diritti, impedendo azioni esecutive a carico di soggetti che non sono venuti a conoscenza delle pretese tributarie. Per info: https://www.studiolegaledmg.it