Nel caso di specie la nostra cliente ha subito la richiesta di liquidazione giudiziale per un debito superiore ad € 30.000,00 quindi potenzialmente assoggettabile a liquidazione giudiziale, ma grazie alle nostre difese siamo riusciti ad ottenere il rigetto dell'istanza di fallimento dimostrando l'assenza dei presupposti ex art 2 lett. D) C.C.I.I. ovvero: "d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348" Nel caso di specie Il Tribunale di Livorno ha classificato la società come impresa minore e quindi non assoggettabile a liquidazione giudiziale Anche la gestione di questo caso dimostra l'importanza di farsi assistere da professionisti specializzati nella materia societaria. Per info: https://www.studiolegaledmg.it