La recente crisi pandemica ha indebolito fortemente il tessuto economico delle famiglie con l'effetto di portare il legislatore ad implementare misure tali da mitigare "gli effetti" dei pignoramenti immobiliari afferenti la prima casa del debitore. A tal proposito l'art. 40 – ter, della legge 69/2001 – di conversione del D.l. 41/2021 c.d. Sostegni – ha integralmente sostituito l'art. 41 – bis del D.L. n. 124/2019, introducendo nuove norme afferenti la rinegoziazione dei mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive. Quali sono le condizioni per la rinegoziazione? il debitore deve essere un consumatore; il creditore deve essere una banca, una società per la cartolarizzazione dei creditizia o un intermediario finanziario autorizzato. il credito deve essere ipotecario di primo grado e deve gravare un immobile che costituisce abitazione principale del debitore; occorre che il debitore abbia rimborsato almeno il 5% della quota capitale originariamente finanziata la richiesta di rinegoziazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2022, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021; il debito complessivo ( comprensivo di spese di pignoramento e di interessi ) non deve superare i 250.000 euro; riguardo all'importo da offrire al creditore procedente: a) se l'immobile è gia all'asta dovrà essere pari al prezzo base dell'asta ridotto del 25 % - ossia il prezzo minimo al quale l'immobile sarebbe aggiudicabile ai sensi dell'art. 571 c.p.c.; b) se non si è tenuta ancora la prima asta ma l'immobile è stimato dovrà essere offerto il prezzo di stima; c) qualora il debito residuo sia inferiore al valore dell'immobile pignorato – anche con la riduzione del 25 % - va offerto semplicemente l'intero importo del debito residuo comprensivo di spese di pignoramento e di interessi (contrattuali per le due annate anteriori al pignoramento oltre a quella in corso ed interessi legali per le annate successive); il mutuo derivante dalla rinegoziazione non deve essere inferiore a 10 anni e superiore a 30 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione; L'aspetto rilevante è che grazie alle novelle apportate dal decreto "Sostegni" il debitore potrà vantare nei confronti del proprio creditore "il diritto alla rinegoziazione del proprio mutuo" . In altre parole al "maturare delle condizioni suinidacate", a beneficio del debitore, il creditore sarà obbligato a "negoziare" e, più in generale, il debitore potrà scegliere se ottenere una rinegoziazione, un rifinanziamento e relativa esdebitazione per il residuo. Ed ancora. Nei casi in cui il debitore non riesca ad ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo . lo stesso potrà essere concesso al coniuge o parte dell'unione civile, ad un parente o affine di terzo grado, con beneficio di garanzia del fondo omonimo fino al 50 %delle somme dovute. Tra l'altro la rinegoziazione con richiesta di garanzia del fondo può essere richiesta anche mediante la proposta di accordo o piano del consumatore. L'istanza può essere presentata una sola volta a pena di inammissibilità e a seguito della presentazione della medesima il giudice che dirige la procedura esecutiva può sospendere il processo fino a sei mesi. Qualora i creditori dovessero opporsi alla suddetta istanza, presentata dal debitore, producendo un eventuale parere negativo, l'istante potrà opporsi con diversi strumenti processuali al fine di far valere la malafede di controparte. Le suddette istanze potranno essere inoltrate fino al 31 dicembre 2022.