Studio Legale Bologna
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Studio Legale Di Maso

#DEBITO-INPS #CONTRIBUTI Riportiamo altro risultato ottenuto dal nostro studio: il Tribunale di Rovigo si pronuncia in nostro favore, annulla l'ordinanza di ingiunzione per € 30.000,00 opposto dalla nostra difesa in materia di contributi non dovuti richiesti illegittimamente dall'INPS, in danno del nostro cliente e condanna l'INPS alla refusione delle spese legali.

Nello specifico la controversia traeva origine da un'ordinanza di ingiunzione di ben € 30.000,00 notificata al nostro cliente con la quale l'Inps ingiungeva il pagamento della somma citata per un'asserita omissione contributiva relativa al periodo dal 2014 al 2017 per contributi da lavoratore autonomo/artigiano/commerciante. Inutile dire il grave pregiudizio arrecato in capo allo stesso, in quanto trattasi di contributi richiesti illegittimamente da parte dell'ente di previdenza per importi certamente non trascurabili, a maggior ragione nel caso di specie, ove il contribuente sul quale gravava tale debenza è una persona fisica. Ebbene, l'Inps aveva, d'ufficio, ritenuto che gli utili prodotti dalla Società di cui il cliente è socio erano stati percepiti e distribuiti ai rispettivi soci e in quanto tali soggetti a tassazione contributiva in relazione alla parte variabile della contribuzione artigiana ma si trattava di una constatazione errata formulata dall'INPS, in quanto, nel caso controverso, gli utili non erano stati percepiti dal socio nostro cliente bensì tutti accantonati a riserva, come provato documentalmente da questa difesa attraverso i bilanci d'esercizio. Il Giudice, si pronunciava nel merito confermando che ai fini contributivi rilevano soltanto i redditi d'impresa e non anche gli utili derivanti dalle quote di partecipazione nella società di capitali e che per i soci di società commerciali la condizione necessaria per far scattare l'obbligo contributivo nella gestione Artigiani/Commercianti è quella della partecipazione personale al lavoro aziendale. Dunque, il Giudice adito ha ritenuto inammissibile la richiesta dell'INPS atto a voler equiparare al reddito di impresa al mero diritto alla partecipazione agli utili. Grazie alle nostre difese, difatti, il Giudice adito sposava in toto la nostra tesi, dichiarava la soccombenza di parte resistente e annullava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando la non dovutezza da parte del nostro cliente delle somme ingiunte, condannando l'Ente di previdenza al pagamento delle spese legali. I risultati positivi alimentano la fiducia da parte dei nostri clienti nei nostri confronti e, allo stesso modo, la nostra volontà di perseverare per garantire loro la migliore tutela. Per info: https://www.studiolegaledmg.it