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DEBITO EQUITALIA - AGENZIA RISCOSSIONE: Nullo il pignoramento di crediti ex art. 72-bis se non indica il dettaglio dei crediti

Il pignoramento ex art. 72-bis Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, è un vero e proprio atto di esecuzione mediante il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione ordina ad un soggetto terzo, a sua volta debitore del contribuente (ad esempio datore di lavoro), di pagare direttamente all'ente creditore sulla base del credito vantato in relazione a cartelle esattoriali e avvisi di addebito (pignoramento).

Spesso, però, l'esattore si limita ad intimare genericamente il pagamento di una somma complessiva senza tuttavia indicare dettagliatamente a che titolo siano dovuti gli importi richiesti: non è infatti indicato se si tratta di imposte, multe, contributi previdenziali, altre sanzioni amministrative ecc.

 

Con sentenza nr n. 26519 del 09.11.2017, la Cassazione ha stabilito che: "Poiche' nell'esecuzione forzata esattoriale gli unici atti che rendono edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo sono la cartella di pagamento ed eventualmente l'avviso di mora, la previsione del requisito contenutistico dell'atto di pignoramento implica quantomeno il riferimento a tali atti, i quali a loro volta indicano, specificandone la fonte e la natura, il credito per il quale si procede a riscossione".

 

Infatti, precisa la Suprema Corte: "In realta', (...) non vi e' alcuna ragionevole sicurezza che tale elenco facesse effettivamente parte dell'atto di pignoramento, come notificato il 20 novembre 2012 alla (OMISSIS), posto che esso non reca alcun timbro di unione a tale atto, contiene una data apparente posteriore a questo (13 novembre 2012), redatto su un documento separato rispetto a quello principale, e' posto dopo la parte conclusiva di quello recante la data dell'8 novembre 2012 ed e' anche privo di alcuna autonoma sottoscrizione".

 

Principio di diritto affermato: "L'atto di pignoramento presso terzi eseguito dall'agente di riscossione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 72-bis in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per cio' stesso la natura di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2699 e 2700 cod. civ., conservando invece quella di atto processuale di parte. Consegue che l'attestazione ivi contenuta delle attivita' svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l'atto (nella specie, concernente l'allegazione di un elenco contenente l'indicazione delle cartelle di pagamento relative ai crediti posti in riscossione) non e' assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando l'agente di riscossione esercita – Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 49, comma 3, – le funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto".