Il chiamato all'eredità è tenuto a rispondere dei debiti tributari del defunto solo nel caso in cui abbia accettato l'eredità, in maniera esplicita o implicita.
Spetta all'Agenzia delle Entrate l'onere di provare l'accettazione, che non può quindi limitarsi alla mera presentazione della denuncia di successione, la quale non ha alcun rilievo ai fini dell'accettazione dell'eredità.
Questi i due importanti principi statuiti nella recente ordinanza n. 19030/2018 della Corte di Cassazione, la quale, sulla base di tali argomentazioni, rigettava il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate che aveva provveduto a notificare due avvisi di accertamento ai fini IVA, IRAP ed IRPEF agli eredi del contribuente.
Il chiamato all'eredità che abbia a questa rinunciato, dunque, non può ritenersi in alcun modo obbligato a rispondere né dei debiti del de cuius né, tantomeno, dell'imposta di successione, neanche a titolo provvisorio.