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DEBITO EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE: Il rateizzo parziale non è riconoscimento di debito esattoriale e non interrompe la prescrizione

La presentazione del rateizzo parziale presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione non rappresenta né riconoscimento del debito esattoriale né atto interruttivo della prescrizione: è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13506/2018.

 

I Giudici hanno infatti precisato che il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento della propria posizione debitoria dal momento che con la presentazione della rateazione non sussiste alcuna rinuncia, né espressa né tacita, ad impugnare la cartella.

 

L'eventuale rinuncia da parte del contribuente a contestare le pretese del fisco deve essere esplicita e non può farsi desumere dalla richiesta di rateazione, dettata invece da altre necessità.

 

Oltre a ciò, nelle motivazioni della sentenza, i Giudici di legittimità hanno altresì rilevato che il pagamento da parte del contribuente effettuato a titolo di acconto e inserito all'interno di un rituale piano di ammortamento, non può mai costituire un atto valido ai fini dell'interruzione della prescrizione delle cartelle di pagamento.