L'Agenzia delle Entrate non può comunicare direttamente un avviso di accertamento al contribuente attraverso l'invio di una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno, ma deve invece notificarlo per il tramite di un agente della notificazione a ciò abilitato. Viceversa, la notificazione dovrà essere considerata come giuridicamente inesistente o nulla.
È questo il principio sancito dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione distaccata di Brescia – che, con la recente sentenza n. 4314/25/2018, ha ritenuto fondata l'eccezione avanzata da un contribuente relativa al difetto di notificazione dell'avviso di accertamento impugnato, essendo stato spedito non attraverso l'intermediazione di un agente della notificazione bensì direttamente tramite raccomandata.
Infatti, a partire dal 2011, gli accertamenti fiscali sono atti esecutivi, per cui essi devono necessariamente essere notificati tramite l'intervento degli agenti abilitati (ufficiali giudiziari o messi comunali).