Con sentenza n. 789/01/17 emessa dalla CTR di Bologna in data 23.01.2017, i Giudici di Secondo Grado, dopo aver rilevato la mancata allegazione degli atti prodromici, hanno ritenuto le intimazioni di pagamento carenti di motivazione e lesive del diritto di difesa del contribuente e quindi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione e con l'art. 3 della Legge n. 241/1990; gli stessi Giudici hanno altresì precisato che anche l'indicazione a mezzo dell'estratto di ruolo della cartella di pagamento all'interno dell'intimazione rende comunque necessaria l'allegazione dell'atto prodromico. Un altro aspetto che ha indotto i Giudici Bolognesi a ritenere nulle le intimazioni di pagamento oggetto della controversia è stato individuato nella mancata indicazione nelle stesse della modalità di calcolo degli interessi e degli aggi. Per queste ragioni sopra esposte la Commissione ha respinto l'appello proposto da Equitalia, ed ha confermato la decisione di primo grado ed condannato Equitalia, alle spese di giudizio.