Con sentenza n.2244/06/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna in data 11.07.2016 è stato ribadito che la notifica di un atto giudiziale, quando la legge prescrive che la stessa debba essere operata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve necessariamente essere realizzata con il conferimento del relativo incarico al servizio postale fornito dall'Ente Poste, come già peraltro sottolineato dalla Commissione provinciale.
A tal proposito, il Collegio giudicante, avendo Equitalia Centro Spa operato la notifica al contribuente mediante conferimento di incarico direttamente ad operatori privati, rigetta l'appello condannando la parte soccombente alla rifusione delle spese.
Quindi sono prive di efficacia tutte le notifiche non effettuate dalle Poste Italiane.