Come è noto, nella sottoscrizione di un mutuo ovvero di una apertura di credito in conto corrente, le Banche pretendono sempre anche le firme dei fideiussori a garanzia delle somme consegnate al beneficiario principale.
Quando poi si determina una esposizione debitoria di quest'ultimo, la Banca non esita ad agire giudizialmente tanto nei suoi confronti quanto nei confronti dei garanti.
Ed è proprio quanto accadeva in un caso seguito dallo studio legale Di Maso, ove un Istituto di credito otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo per il saldo negativo di un conto corrente sia contro l'intestatario (una società) sia verso i soggetti che avevano prestato la garanzia (persone fisiche).
Proprio in favore di questi ultimi veniva promossa da questo studio opposizione a decreto ingiuntivo al fine di fare accertare al Giudice competente che il credito vantato dalla Banca nei confronti del correntista era illegittimo poiché erano stati applicati tassi di interesse anatocistici ed usurai.
Nel frattempo succedeva, tuttavia, che l'impresa intestataria del conto veniva dichiarata fallita e la Banca veniva ammessa al passivo della società per l'importo richiesto con decreto ingiuntivo.
Forte di ciò l'Istituto di credito chiedeva inoltre che fosse rigettata la domanda di opposizione promossa dai garanti in quanto a suo dire, essendovi ormai una procedura fallimentare a carico del debitore principale, essi non avevano più titolo per contestare il credito fuori dalla procedura fallimentare.
A parere di chi scrive si tratta di una teoria assolutamente errata e si aveva modo di evidenziare davanti al Giudice dell'opposizione che per costante orientamento della Corte di Cassazione il carattere solidale della responsabilità del fideiussore e la conseguente autonomia dell'azione di pagamento proposta nei suoi confronti rispetto a quella proponibile contro il debitore principale comporta che il fallimento di quest'ultimo non determina alcun trasferimento della causa al giudice fallimentare.
Si riporta di seguito un estratto della sentenza della Suprema Corte n. 4464 del 24.02.2011 che conferma proprio tale principio: "in tema di obbligazioni solidali, la regola dell'improcedibilità, nella sede ordinaria, della domanda di adempimento e della conseguente attrazione a quella fallimentare, ai sensi della L.fall., art. 24, non trova applicazione in caso di sopravvenuto fallimento di uno dei condebitori".
In applicazione di tale principio quindi i garanti potranno sollevare nei confronti della Banca tutte le eccezioni che spettano al debitore principale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato dichiarato fallito.