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#DEBITO BANCARIO #MUTUO FONDIARIO: Se non viene indicato l'ammontare degli interessi la relativa clausola è nulla.

Con sentenza n. 341 del 15 marzo 2022 il Tribunale di Reggio Emilia ha sancito il principio di diritto secondo cui il contratto di mutuo fondiario che non indichi in modo determinato l'ammontare degli interessi da corrispondere è affetto da nullità relativamente alle clausole indeterminate. La nullità comporta l'applicazione del tasso sostitutivo previsto all'art. 117 TUB ovvero l'applicazione del tasso BOT dei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto. Nel caso di specie i mutuanti convenivano in giudizio la Banca sostenendo che al contratto di mutuo fondiario stipulato nell'anno 2007 non era stato allegato il piano di ammortamento, inviato dall'istituto bancario soltanto nel 2017. Veniva quindi rilevata l'indeterminatezza del rapporto stante l'omessa indicazione degli interessi applicati e della composizione della rata, con la conseguenza che, senza tali precise indicazioni, era possibile sviluppare diversi e distinti piani di ammortamento. Il Giudice disponeva perizia CTU dalla quale emergeva che non era effettivamente possibile individuare il metodo di ammortamento da applicare. Difatti, gli interessi vengono calcolati anche e soprattutto in funzione delle modalità di ammortamento, di modo che due mutui identici, con lo stesso tasso, ma con modalità e termini di ammortamento differenti sviluppano costi diversi. Il Tribunale ha quindi stabilito che le clausole dei contratti bancari che disciplinano le condizioni economiche sono da ritenersi nulle se non contengono l'indicazione di un criterio che consenta di determinare ex ante in maniera univoca ad entrambi i contraenti l'oggetto della prestazione, con conseguente violazione dell'obbligo previsto dall'art. 117 TUB. E' pertanto opportuno rivolgersi a professionisti esperti nel settore al fine di poter esaminare la documentazione bancaria in possesso nonchè di valutare eventuali azioni di recupero del credito per la tutela dei propri diritti. Per info www.studiolegaledmg.it.