Venerdì 6 marzo 2020, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un Addendum all'Accordo per il Credito del 2019, in tal modo prorogando l'applicazione della misura "Imprese in Ripresa 2.0". Grazie all'accordo sottoscritto il 6 marzo 2020, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, le imprese stesse danneggiate dall'emergenza Coronavirus possono usufruire della c.d. moratoria ABI per tutti i finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020. Ciò implica che esse potranno: per i finanziamenti a medio lungo termine (mutui, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie), chiedere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate fino a un anno; Per le operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare, chiedere la sospensione della quota capitale implicita dei canoni di leasing. Per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell'ammortamento. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni. L'Addendum, al quale aderiscono il 90% delle banche in tutta Italia, è immediatamente operativo. Inoltre, la misura prevede che, ove possibile, le Banche offrano condizioni migliorative rispetto a quelle esplicitamente previste dall'accordo, e ciò al fine di andare incontro alle esigenze delle imprese richiedenti. Le misure stabilite dalla moratoria ABI appaiono, in questo delicato momento storico convenienti non solo per l'azienda – la quale evita in tal modo la segnalazione in Centrale Rischi (con conseguente revoca degli affidamenti) -, ma anche per la banca, che può evitare di dover qualificare il credito come deteriorato, e così di inserire gli accantonamenti di legge che "assorbono" il capitale sociale. Ciò appare tanto più rilevante in considerazione del fatto che la nuova disciplina sulla segnalazione dei crediti deteriorati e delle società in default non è stata interessata da alcuna modifica da parte del Decreto legge 18/2020. Pertanto, la crisi in atto può costituire, se ben sfruttata, una possibile chance per le imprese che vogliano rinegoziare o ristrutturare il proprio debito, mediante richiesta alla banca di nuova liquidità, la pattuizione di accordi più sostenibili con i creditori o la definizione di un piano di risanamento, tanto più alla luce del fatto che il D.L. n. 9/2020, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha disposto lo slittamento dell'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi di Impresa. I nuovi sistemi di allerta e le segnalazioni agli Organismi di composizione della crisi (Ocri), infatti, entreranno in vigore a partire dal 15 febbraio 2021. L'azienda potrà dunque utilizzare gli strumenti stragiudiziali attualmente in vigore per contrastare la crisi, proprio a partire dal Piano Attestato di Risanamento che, in questo momento storico, rappresenta lo strumento più agile e veloce per garantire la continuità di impresa consentendo un blocco delle azioni, su base volontaria e consensuale, con i principali creditori, tra cui le banche.