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#DEBITO BANCARIO #CONTRATTO CONTO CORRENTE: Il riconoscimento del debito non sana la nullità del rapporto bancario

Il piano di rientro concordato tra la Banca ed il cliente, avente natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole contrattuali preesistenti e non esonera pertanto la banca dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente, che è soggetto alla forma scritta ad substantiam a norma dell'art. 117 T.U.B. È quanto emerge dalla Ordinanza n. 2855/2022 emanata dalla Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, depositata lo scorso 31 gennaio 2022. In particolare, la società attrice conveniva la banca chiedendo la restituzione di somme illegittimamente versate a causa di anomalie bancarie riscontrate su un rapporto di conto corrente con apertura di credito, garantito da fideiussione. La banca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attrici e spiegando, in via riconvenzionale, domanda di condanna degli attori al pagamento del saldo passivo del conto. Il Tribunale di primo grado respingeva la domanda attorea accogliendo quella riconvenzionale proposta dalla Banca ritenendo che la società correntista e i fideiussori non avevano prodotto il contratto di conto corrente posto a base della pretesa azionata. Tale circostanza, ad avviso del giudice, non assumeva però rilievo preclusivo ai fini dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, visto che era stato prodotto in giudizio un piano di rientro avente valore di ricognizione di debito, col quale gli attori avevano riconosciuto una passività, alla data del 23 gennaio 2013, di Euro 112.586,66. L'impugnazione proposta dalla società correntista e dai fideiussori è stata altresì respinta dalla Corte di Appello di Milano la quale, allo stesso modo, riteneva che la banca fosse dispensata dall'onere di provare l'esistenza del contratto di conto corrente, spettando agli attori di dare dimostrazione dell'insussistenza del credito e cioè della dedotta nullità e illegittimità degli addebiti operati dalla banca nel corso del rapporto. Gli attori ricorrono quindi in Cassazione avverso la pronuncia d'appello deducendo che il riconoscimento del debito non possa comportare la sanatoria del contratto privo della forma scritta ad substantiam. La Suprema Corte accoglie integralmente il ricorso sulla base del fatto che, in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti (Cass. civ., n. 19792/2014). Consistendo il piano di rientro in una dichiarazione unilaterale recettizia che non integra una fonte autonoma di obbligazione, avendo piuttosto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, la ricognizione di debito non può poi supplire alla mancata documentazione della pattuizione, soggetta alla forma scritta ad substantiam, da cui tragga origine il detto rapporto. Per questi motivi è opportuno rivolgersi a professionisti esperti nel settore che siano in grado di riscontrare eventuali illegittimità nei contratti bancari al fine di ottenere un'adeguata tutela dei propri diritti.