Studio Legale Bologna
051.355626      [javascript protected email address]

#DEBITO BANCARIO #CESSIONE DEL CREDITO: La pubblicazione della cessione in blocco in Gazzetta Ufficiale è insufficiente a provare il diritto di credito.

Con una recente sentenza pubblicata in data 8 Giugno 2022 il Tribunale di Pordenone, sulla scia di un orientamento ormai consolidatosi negli ultimi anni, ha sancito il principio di diritto secondo cui, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, la mera indicazione dei dati della cessione in blocco, come riportati nella Gazzetta Ufficiale, non consente di verificare se il credito per cui è causa sia incluso nella stessa cessione. Infatti, purchè sia provata l'effettiva titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria, l'art. 58 TUB prescrive la necessarietà di due adempimenti cumulativi: la notificazione della cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione della cessione presso il Registro delle Imprese. Tuttavia, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo all'asserita cessionaria, è quest'ultima che ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco in quanto il rapporto giuridico oggetto di cessione deve poter essere individuato con certezza tra quelli ceduti. Nel caso di specie, l'avviso di avvenuta cessione del credito in Gazzetta Ufficiale prodotto dalla cessionaria risultava essere assolutamente generico in quanto rimandava al contratto di cessione senza, tuttavia, specificare quali specifici crediti erano stati ceduti e, pertanto, il Tribunale di Pordenone ha ritenuto che non fosse stata fornita adeguata prova della legittimazione attiva in capo all'asserita cessionaria.