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#DEBITO BANCARIO #CESSIONE DEL CREDITO: La mancata produzione del contratto di cessione del credito comporta la carenza di legittimazione attiva del creditore

Il Tribunale di Lucca, con ordinanza del 26.03.2021 resa in un giudizio di opposizione all'atto di precetto fondato su mutuo fondiario portante la somma di 237.405,62 euro, su richiesta del debitore opponente, ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo opposto in quanto il creditore cessionario non ha prodotto in giudizio il contratto di cessione del credito. Secondo il Giudice toscano, l'omessa produzione del contratto comporterebbe la mancanza di titolarità dal lato attivo del rapporto in quanto non sarebbe dimostrato che in una cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. sia stato trasferito anche lo specifico rapporto dedotto in giudizio. Conseguentemente, non essendovi certezza circa la titolarità del diritto da parte del creditore cessionario, il Giudice ha deciso di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo. Tale principio era già stato sancito dalla Suprema Corte, dapprima con sentenza n. 2780/2019 e, di recente, con sentenza n. 24798/2020, che ha prescritto che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individua il contenuto del contratto di cessione. Infatti, una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della sua efficacia – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. Dunque, la mancata produzione del contratto di cessione può comportare il rilievo, anche d'ufficio, del difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria. In definitiva, si può affermare che l'onere della prova in capo alla cessionaria in ordine alla titolarità del credito ceduto sta diventando via via più gravoso, e, pertanto, nei casi in cui il vostro "debito bancario" sia stato oggetto di una cessione di credito può accadere che la cessionaria abbia agito nei vostri confronti al fine di ottenere quanto da lei preteso mediante un ingiunzione di pagamento senza che abbia allegato materialmente il contratto di cessione del credito, ritenendo sufficiente per la prova di titolarità del credito l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con l'effetto di poter ottenere a vostro vantaggio la revoca del decreto in caso di opposizione oppure la legittima sospensione dell'esecuzione ed in altri casi la cancellazione della sofferenza. Per info: https://www.studiolegaledmg.it/.