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DEBITO BANCARIO - VIZI DEI MUTUI: effetti e rimedi

Tra gli argomenti ad oggi più dibattuti in tema di illeciti bancari un ruolo di rilievo sicuramente assume il fenomeno dell'usura, in particolare dell'usura oggettiva, la quale si verifica quando il TAEG è superiore al tasso soglia usura (TSU).
In questo caso la clausola del contratto di mutuo relativa agli interessi è nulla ai sensi degli artt. 644 C.p. e 1815 C.c., con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento al tasso zero.
Il mutuatario, infatti, dovrà restituire alla Banca solo ed esclusivamente la quota capitale richiesta senza alcun interesse.

 

Ma l'applicazione di interessi usurari al contratto di mutuo non è l'unico vizio riscontrabile. Ne esistono degli altri che di seguito si indicheranno, per ognuno dei quali è previsto un apposito rimedio.

 

Infatti, all'esito di un'attenta analisi contabile del contratto, attraverso perizia econometrica, spesso si riscontra indeterminatezza delle condizioni contrattuali applicate nei casi in cui, ad esempio, non sia stato indicato in contratto l'ISC/TAEG, oppure non sia stato allegato il piano di ammortamento, o ancora vi sia una discrasia tra i tassi di interesse pattuiti e quelli effettivamente applicati. Tale indeterminatezza provoca la nullità delle clausole relative agli interessi ai sensi degli artt. 117 del Testo Unico Bancario, 1346 e 1284 C.c., con ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo al tasso BOT.

 

Può verificarsi, inoltre, usura sopravvenuta.
Ciò accade quando, se pur in origine alla sottoscrizione del contratto non siano stati pattuiti interessi usurari, per alcuni trimestri il tasso applicato dalla Banca supera il TSU. In questo caso, nei trimestri interessati da usura sopravvenuta, il piano di ammortamento verrà ricalcolato seguendo il tasso BOT.

 

Altra irregolarità riscontrabile attiene all'usura del tasso di mora tanto oggettiva quanto sopravvenuta, implicante la nullità delle rispettive clausole. Anche nella presente ipotesi, come per gli interessi corrispettivi, nel primo caso si effettuerà il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso zero mentre nella seconda circostanza al tasso dei BOT.

 

Altresì il TEG di estinzione anticipata, ossia quella penale che il Cliente deve pagare all'Istituto di credito nel caso in cui decida di voler estinguere anticipatamente il mutuo contratto, è da includersi nel calcolo del TAEG con la conseguenza che, se superiore al tasso soglia usura, comporta la nullità della clausola contrattuale con ricalcolo del piano di ammortamento al tasso zero.

 

Particolare attenzione merita, inoltre, la previsione nei contratti di mutuo a tasso variabile del tasso di interesse cd. Floor, ossia quella clausola che prevede un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti dal mutuatario non possono scendere.
La pratica del tasso Floor se non adeguatamente controbilanciata dal cd. tasso Cap (limite percentuale al di sopra del quale gli interessi dovuti non possono salire) è una pratica illegittima, la quale comporta la nullità della clausola con ricalcolo del piano di ammortamento al tasso BOT.

 

Occorre poi evidenziare, da ultimo, che nel calcolo del TAEG confluiscono, secondo costante orientamento della Corte di Cassazione, i costi per la polizza assicurativa legata al contratto di mutuo, oltre agli altri oneri come ad esempio le spese di rata, spese istruttoria, ecc...

 

E' utile, pertanto, eseguire un'analisi giuridico-econometrica del contratto di mutuo al fine di valutare la sussistenza di uno o più dei vizi sopra elencati, onde verificare la possibilità di recuperare somme illegittimamamente versate.