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#DEBITO BANCARIO - REVOCA DECRETO INGIUNTIVO IN ASSENZA DI ADESIONE BANCA CONVENUTA.

La recentissima pronuncia del 4 marzo 2021 da parte della Corte d'Appello di Roma conferma quanto stabilito dalla Suprema Corte, intervenuta a dirimere accesi contrasti in materia di mediazione. Il caso di specie sottolinea che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata adesione della banca convenuta, opposta alla procedura di mediazione obbligatoria, comporta la revoca del decreto medesimo. Una tematica delicata, angusta che richiede una visione chiara, approfondita e aggiornata affinché si possa trattare e applicare con la giusta prontezza e preparazione. Anzitutto, la mediazione civile e commerciale è quell'attività svolta da un terzo imparziale (mediatore) in funzione dell'incarico ad egli conferito di individuare l'interesse primario di ciascuna parte e di guidarle verso un accordo soddisfacente ai fini della composizione di una controversia e viene definita obbligatoria nel caso in cui questo procedimento sia imposto dalla legge, ai sensi del novellato art. 5. comma 1 bis d.lgs. n. 28 del 2010, con la conseguenza che, in riferimento alle materie espressamente stabilite, per poter ottenere una sentenza di merito da parte del giudice, occorre prima svolgere il procedimento di mediazione, indipendentemente dal suo esito, pena la dichiarazione di improcedibilità del processo. Nei casi in cui è prevista la mediazione obbligatoria rientrano le controversie in materia di contratti bancari e finanziari, che vedono il processo quale extrema ratio con l'obiettivo, se possibile, di evitarlo. Sicché l'onere di esperire la procedura di mediazione grava in capo alla parte che nutre l'interesse al processo e ha il potere di dare impulso all'azione giudiziaria. Tuttavia, nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l'opposizione, diviene difficile individuare colui che ha l'onere poiché si verifica l'inversione tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, pertanto il creditore del rapporto sostanziale diviene l'opposto nel giudizio di opposizione. Da qui il nodo della quaestio iuris, originata dal silenzio del legislatore: l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico del creditore opposto o del debitore opponente? Di seguito gli orientamenti contrastanti e la pronuncia finale cui attenersi. La tesi della Corte di Cassazione n. 24629/2015 si ispirava al principio dell'efficienza e dell'economia processuale, nonché alla ragionevole durata del processo: gravava sul debitore opponente l'onere processuale di proporre istanza di mediazione, poiché parte interessata all'instaurazione di un processo ordinario di cognizione, con la conseguenza che, in caso di mancata opposizione, il decreto ingiuntivo notificato avrebbe acquisito esecutorietà ed il passaggio in cosa giudicata. Per i sostenitori della teoria contraria, l'onere di esperire il tentativo di mediazione era a carico del creditore opposto, in quanto attore in senso sostanziale ed in risposta al diritto di agire in giudizio (art. 24 Cost.). La Suprema Corte, investita della questione dalla Terza Sezione n. 19596 del 2020 si è discostata dalla tesi condivisa da Cass. civ., n. 24629/2015 e ha affermato: "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo". Ragionevolmente, in data 4 marzo 2021 la Corte d'Appello di Roma si è espressa nel merito del caso: poiché la parte creditrice non è comparsa dinanzi al mediatore e poiché incombe su di essa l'onere di esperire la procedura di mediazione in quanto attrice sostanziale, si dichiara revocato il decreto ingiuntivo in questione, in conformità con l'orientamento prevalente.