
Al fine di valutare se il fideiussore si sia liberato dall'obbligazione di garanzia per un'obbligazione futura rileva che, in assenza di specifica autorizzazione del fideiussore, il creditore abbia concesso credito al debitore nella consapevolezza del mutamento delle condizioni patrimoniali di questo. Infatti, l'obbligo del creditore di proteggere l'interesse del fideiussore per un'obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore costituisce un'obbligazione cui è tenuto ex art 1956 cod. civ., a pena di liberazione del fideiubente dalla garanzia prestata, e pertanto sul creditore che abbia consapevolmente concesso credito in una situazione di obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, senza avere acquisito una specifica autorizzazione del fideiubente, grava l' onere probatorio circa il suo esatto adempimento, secondo il criterio di diligenza valutata in rapporto all' homo eiusdem condicionis et professionis.