1. La questione della procura speciale Il Tribunale ha accolto l'eccezione sollevata dallo studio legale Di Maso per il convenuto relativa alla carenza di procura speciale conferita dalla società veicolo alla società che effettua il recupero crediti, osservando che: o La pubblicazione dell'avviso di cessione del credito pro soluto in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a giustificare i poteri di rappresentanza della società. o L'avviso menzionato descrive le funzioni del servicer, ma non dimostra in modo inequivocabile l'attribuzione di una procura speciale necessaria per agire in giudizio. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non può sostituire un formale conferimento di procura speciale, che deve essere prodotto e depositato in giudizio per confermare i poteri rappresentativi. 2. La mancata produzione della procura speciale La mancata produzione della procura rappresenta una lacuna importante, dato che il procuratore deve poter dimostrare il conferimento di specifici poteri per agire in nome e per conto della società che rappresenta. In materia di recupero crediti, specialmente in casi di cartolarizzazione, la necessità di una procura chiara e formale assume rilevanza poiché: o Si tratta di un'attività con impatti diretti sui diritti dei debitori ceduti. o La normativa applicabile (in particolare la (Legge sulla Cartolarizzazione) richiede un rigido rispetto delle formalità. Il Tribunale, non ha disposto l'immediata decadenza dell'azione, ma ha concesso un termine per il deposito della procura. Commento critico • Rigore formale: Il provvedimento sottolinea l'importanza di rispettare le formalità in materia di rappresentanza e di conferimento di poteri speciali, soprattutto in ambito societario e finanziario. Questo è essenziale per tutelare i diritti delle parti coinvolte e per garantire che il soggetto che agisce abbia effettivamente titolo per farlo. • Ruolo del servicer: La figura del servicer, in ambito di cartolarizzazione, non deve essere confusa con quella del rappresentante processuale. L'incarico operativo del servicer (come descritto nell'avviso) non equivale al conferimento di una procura speciale per agire in giudizio. • Possibili conseguenze: Se la ricorrente non dovesse produrre la procura entro il termine concesso, potrebbe derivarne un grave pregiudizio per la sua posizione, con possibile declaratoria di inammissibilità dell'azione o rigetto della domanda per carenza di legittimazione attiva. Per INFO: https://www.studiolegaledmg.it