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DEBITO BANCARIO: nullità del mutuo fondiario se supera l'80% del valore dei beni ipotecati

Con la recentissima sentenza n. 17352 del 13 luglio 2017 la Corte di Cassazione ha ribadito che il mutuo fondiario concesso per una somma superiore all'80% del valore dei beni ipotecati è nullo, confermando così un orientamento giurisprudenziale già diffuso.

 

Ai sensi dell'art. 38 del T.U.B. e della delibera Cicr 22 aprile 1995 un mutuo è considerato fondiario quando il valore dell'erogazione concessa dall'Istituto di credito non supera l'80% del valore del bene ipotecato.
Ciò significa, secondo la sopra citata giurisprudenza, che la violazione di questo limite renderebbe il contratto privo di un suo elemento essenziale e quindi nullo.

 

Secondo un diverso orientamento, la suddetta norma, da interpretarsi invece come norma di comportamento e non di validità, darebbe solo diritto al risarcimento del danno ed all'irrogazione di sanzioni amministrative previste dall'ordinamento bancario, ma non alla nullità del mutuo.
(Per un approfondimento del predetto contrasto giurisprudenziale: http://studiolegaledmg.it/debito-bancario.php).

 

Con la citata sentenza la Suprema Corte sottolinea invece che il limite dell'80%, fissato dalla norma, dovrà essere considerato essenziale ai fini della qualificazione del finanziamento ipotecario come "fondiario" cosicché lo sconfinamento di esso determinerà automaticamente la nullità assoluta dell'intero contratto fondiario.
In tal caso, infatti, il contratto risulterà posto in essere in violazione di una norma imperativa dell'ordinamento volta a tutelare l'interesse dell'economia nazionale.

 

Ecco perché la nullità non sarà parziale bensì assoluta cosicché l'unico rimedio per mantenere gli effetti del contratto sarà la sua conversione in un ordinario contratto di finanziamento ipotecario qualora ne risultino accertati i presupposti.