Accade spesso di vedere che la Banca, a fronte del mancato pagamento di rate del mutuo, provvede a notificare nei confronti del cliente direttamente l'intimazione di pagamento attraverso il c.d. atto di precetto.
Ciò accade perché il contratto di mutuo è un atto pubblico redatto innanzi ad un notaio e, pertanto, viene considerato un titolo esecutivo stante la determinatezza, esigibilità e liquidità del credito in esso portato.
Tuttavia con la recente ordinanza n. 17851 del 05.09.2017 il Tribunale di Avezzano ha accolto l'opposizione al precetto promossa da un cliente nei confronti della Banca rilevando che, nel caso in questione, l'Istituto di credito aveva stipulato un mutuo fondiario subordinando l'erogazione della somma mutuata al realizzarsi di determinate condizioni e che per tale ragione il contratto di mutuo non poteva essere considerato un valido titolo esecutivo.
La giurisprudenza di merito fondava il proprio convincimento sulla base di un principio già sposato anche dalla Corte di Cassazione (vedi sentenza n. 17194/2015) per cui Il contratto di mutuo si considera titolo esecutivo solo allorché contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata.
Frequentemente si verifica, invece, che nella sottoscrizione dei mutui fondiari le parti danno atto della consegna della somma pattuita, salvo poi precisare contestualmente che l'importo finanziato viene vincolato in un deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento di una serie di obblighi a carico della parte mutuataria e che quindi la sua effettiva erogazione sarà successiva e condizionata dall'adempimento di tali obblighi.
In forza del principio affermato dalla Suprema Corte, quando la disponibilità giuridica della somma mutuata non è effettiva poichè sottoposta a condizioni, la Banca non potrà agire direttamente con una azione esecutiva nei confronti del cliente ma dovrà prima ottenere un valido titolo esecutivo.
Allo stesso tempo, qualora la procedura esecutiva sia stata già illegittimamente instaurata dalla Banca, il cliente potrà difendersi promuovendo opposizione all'atto di precetto.