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DEBITO BANCARIO: anche se non applicato il tasso di mora è rilevante ai fini dell'usura

Con sentenza nr 1088/2017 il Tribunale civile di Como ha stabilito che gli interessi di mora devono essere presi in considerazione ai fini della valutazione dell'usurarietà, e ciò a prescindere dalla loro concreta applicazione.

 

Aderendo al sempre più apprezzato indirizzo giurisprudenziale che prevede come ai fini dell'usura a rilevare sia il momento in cui la clausola usuraria è convenuta (ossia il momento della stipula del contratto), il Tribunale di Como ha accertato e dichiarato l'usurarietà del contratto contestato, al contempo trasformando il mutuo da oneroso a titolo gratuito e affermando come unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario il principio di omogeneità di trattamento degli interessi (come peraltro confermato da ultimo, da Cassazione Civile sez. 6, del 6 marzo 2017, n. 5598).

 

In conclusione, il Tribunale ha riconteggiato le somme illegittimamente ricevute dall'istituto bancario a titolo di interessi, riconoscendo il diritto del mutuatario alla restituzione delle stesse.