Con ordinanza 10.07.20 il Trib. Spoleto sospende la procedura esecutiva (di cui già si era svolta una prima asta) a carico di un esecutato ritenendo il mutuo condizionato e dunque non idoneo ex art. 474 c.p.c. a sorreggere il pignoramento. Nell'ordinanza si legge: "si è escluso che possa costituire titolo esecutivo il contratto di mutuo in cui l'erogazione della somma sia condizionata all'adempimento di una serie di formalità da parte del mutuatario, di cui non venga fornita la prova nella forma dell'atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale mancando in tali ipotesi proprio il requisito della traditio necessaria per il perfezionamento del mutuo e la conseguente insorgenza dell'obbligazione di restituzione della somma mutuata. La clausola in esame pare dunque essere costituita come condizione sospensiva del conseguimento della disponibilità della somma da parte del mutuatario. Il titolo esecutivo azionato pare, invero, qualificabile quale mutuo condizionato e non mutuo fondiario con apposizione di termine. Ne discende che sussistono sufficienti indici, in punto di fumus, per ritenere la insussistenza di un idoneo titolo esecutivo, con necessità di disporre la sospensione della procedura esecutiva". Anche questo provvedimento dimostra che è sempre possibile avere una tutela giudiziaria, quando le ragioni delle parti vengono ben illustrate. Per info: https://www.studiolegaledmg.it