Una recente pronuncia del Tribunale di Pescara del febbraio 2019, ha stabilito che è nullo il contratto di conto corrente qualora la banca non abbia prodotto in giudizio tutta la documentazione relativa al rapporto intercorso tra la stessa e i correntisti. Nel caso di specie infatti il correntista, ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario, chiedeva che la banca gli fornisse la documentazione relativa al contratto di conto corrente e dei relativi estratti conto, tuttavia, a tale richiesta, la banca non dava riscontro. In questo caso, pertanto, l'onere probatorio ricade sull'istituto di credito il quale, non avendo fornito la prova di una valida pattuizione scritta veniva condannato dal Tribunale a restituire al cliente tutti gli addebiti non giustificati da alcuna pattuizione disponendo altresì la nullità di tale contratto di conto corrente.