Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 4/12/2008, ritenuta l'operatività della prescrizione nei limiti del decennio, calcolato a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione, ha accolto la domanda con riferimento agli interessi ultra legali e all'antocismo, escludendo la pattuizione della commissione di massimo scoperto, e ha condannato la Banca a pagare al correntista la somma di Euro 16.027,47. Con questa pronuncia le Sezioni Unite hanno affermato che qualora, dopo la cessazione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisca per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale, a cui tale azione di ripetizione è soggetta, decorre, ove i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui sono stati registrati gli interessi non dovuti, perchè il contratto di conto corrente bancario collega le varie operazioni sostituendo ai pagamenti e alle riscossioni, gli accreditamenti e gli addebitamenti sul conto, attraverso una registrazione contabile continuativa delle diverse operazioni, non attraverso una compensazione, in senso tecnico, come modalità di estinzione delle obbligazioni nè attraverso pagamenti in senso tecnico.