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#DEBITO BANCARIO: La scopertura o il ritardo nei pagamenti non autorizza la segnalazione alla Centrale Rischi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23453 del 26 Ottobre 2020, ha ribadito un fondamentale principio secondo cui il determinarsi di situazioni correlate ad un'oggettiva difficoltà di far fronte alle proprie obbligazioni non sono idonee a determinare una segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. La comunicazione dell'Istituto di credito all'autorità di vigilanza può scattare soltanto di fronte ad un'oggettiva incapacità finanziaria del cliente. Si deve quindi trattare di una via di mezzo tra la semplice difficoltà economica del momento, facilmente superabile e che, come tale, non deve essere oggetto di segnalazione, e l'insolvenza vera e propria che fa scattare la dichiarazione di fallimento. È stata, per esempio, esclusa la rilevanza della mera sussistenza di un inadempimento, oppure di uno stato d'illiquidità non strutturale ma meramente contingente o ancora di un mero ritardo nei pagamenti, trattandosi di situazioni che, ove non risultino correlate ad un'oggettiva difficoltà di far fronte alle proprie obbligazioni, determinano un rischio certamente attuale, ma sostanzialmente generico per il recupero del credito, e quindi inidoneo a giustificare la segnalazione. È dunque irrilevante il mero inadempimento o lo stato d'illiquidità non strutturale ma contingente, contando esclusivamente la situazione patrimoniale complessiva del cliente.