Nel caso in cui il contratto di mutuo stipulato preveda l'onerosità della clausola di estinzione anticipata significa che il mutuatario se vorrà estinguere il contratto di mutuo anticipatamente dovrà corrispondere una penale in favore della banca erogante. A tal proposito sussiste un omogeneo filone giurisprudenziale il quale sostiene che "ai fini del superamento del tasso-soglia usura assume rilevanza qualsiasi onere collegato alla erogazione del credito e dunque anche il costo pattuito per l'estinzione anticipata del finanziamento, riconducibile nell'ambito degli altri vantaggi usurari e utilità previsti dall' art. 644 c.p." (Trib. Chieti 24.8.2017; Trib. Siena 21.11.2017; Trib. Benevento 16.7.2017; Trib. Busto Arsizio 26.1.2018; Trib. Lecco- Trib. Pavia 15.1.2019; Trib. Bari 5.2.2020). Ne consegue che il costo promesso per l'estinzione anticipata, eventuale ma potenzialmente verificabile, concorre alla determinazione del TEG in quanto si traduce in un costo 1) futuro ed eventuale, che la parte finanziata ha promesso di pagare alla banca; 2) collegato all'erogazione del credito; 3) che non consiste in una imposta e tassa da pagare. Pertanto l'attività di analisi legata al proprio contratto di mutuo risulta fondamentale, sempre, ai fini della verifica dei tassi-soglia usura da parte dei singoli istituti di credito. Il nostro studio anche in questo momento così delicato resta a disposizione ed in costante aggiornamento allo scopo di garantire oggi più che mai la propria competenza professionale al fine di valutare l'esistenza di eventuali illeciti nel rapporto tra #Banca e cliente.