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#DEBITO #BANCARIO: La Cassazione con pronuncia n.5598/2020 ha mutato il suo orientamento in tema di art 1957 cc in tema di fideiussione.

La Cassazione con la sentenza n.5598/20, afferma chiaramente che l'art. 1957 cc sia applicabile anche al contratto autonomo/atipico di garanzia. Questo è un dato molto importante e vi spieghiamo perché: Capita spesso che le banche, pur non avendo cercato di recuperare il credito dal proprio debitore (che magari poi è anche fallito o nullatenente), avanzano richieste di pagamento nei confronti del Garante e, per liberarsi della responsabilità della propria inerzia (sanzionata appunto dall'art. 1957 cc), chiedono al Giudice che la fideiussione venga qualificata come contratto autonomo. La conseguenza della qualificazione della fideiussione in termini di contratto autonomo (molto frequente) da la possibilità alle banche di andare esenti da proprie responsabilità, per non aver cercato di recuperare il proprio credito nei tempi stabiliti dalla norma citata, ossia entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Quindi quella in esame è una sentenza importante, perché evita che il creditore possa scegliere su chi rivalersi senza rispettare i principi di buona fede contrattuale (quasi sempre sarà la persona fisica a subire, la quale garantisce le obbligazioni assunte da persone giuridiche) Pare tuttavia utile inquadrare questa disamina anche sotto il profilo storico, perché la decisione della Cassazione, non è ancora l'approdo definitivo della tutela del fideiussore. L'art. 1957 cc prevede che il fideiussore rimanga obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore abbia, entro sei mesi dalla predetta scadenza, proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate... Ben sappiamo che per decenni la giurisprudenza ha considerato questa norma derogabile nei confronti di tutti i garanti, arrivando addirittura ad affermare che essa fosse espressione del principio di accessorietà e che quindi potesse applicarsi solo alla fideiussione, ma non al contratto autonomo, che difetta di accessorietà (ossia è sganciato dall'obbligazione principale, tanto che il fideiussore è costretto a pagare pure se l'obbligazione principale è nulla). Sappiamo anche che a lungo questa deroga non sia stata considerata neppure una clausola vessatoria. La situazione in merito alla vessatorietà va tuttavia mutando radicalmente, tanto che nei confronti del fideiussore consumatore la deroga all'operatività dell'art.1957 cc è considerata clausola vessatoria e quindi nulla. Rimaneva, quindi, solo apparentemente irrisolto il problema dell'applicabilità dell'art.1957 cc al contratto autonomo. Il primo Tribunale ad affrontare in modo corretto la questione è stato quello di Firenze, il quale in una recente pronuncia, ha espressamente stabilito che: "La autonomizzazione dei rapporti tra garante e garantito da una parte, e tra debitore e garantito dall'altra, è pertanto piena sotto il profilo dell'assenza di accessorietà, tanto che il garante non avrà alcun diritto di attingere a vicende e fatti intercorsi tra garante e debitore per paralizzare la semplice richiesta avanzata da garante. In altri termini, l'art. 1957 cc, nel caso in questione, non riverbera alcun effetto sulla autonomia dei rapporti, ma incide esclusivamente sulle modalità di azione del creditore garantito, imponendogli l'onere di agire giudizialmente contro il debitore quale presupposto per l'escussione della polizza. Qualche giorno fa è intervenuta anche la Suprema Corte di Cassazione sul punto. Nella sentenza del 28 Febbraio 2020 ha affermato espressamente: "Ed invero, la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita neppure laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente,... perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente..." Quindi c'è un espresso richiamo al dovere di correttezza e buona fede, infatti la Suprema Corte parla di esigenza di protezione del fideiussore. Pertanto derogare all'articolo 1957 cc non solo determinerebbe la vessatorietà della clausola (quindi la nullità della stessa) per il Consumatore, ma essa è radicalmente nulla, perché consiste in un salvacondotto alla violazione della correttezza e buona fede nei rapporti tra creditore e debitore (art. 1175 cc). Le banche sono perfettamente consapevoli dell'applicabilità stessa dell'art 1957 cc anche al contratto autonomo di garanzia solo che nel tempo hanno approfittato di una visione giurisprudenziale non troppo attenta alla tutela del contraente debole. Coglieremo gli sviluppi giurisprudenziali sul tema e li affronteremo appena avremo novità.