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#DEBITO-BANCARIO: Il Tribunale di Palmi, in un giudizio di opposizione a precetto, si pronuncia in merito a usurarietà degli interessi moratori, commissione di estinzione anticipata, calcolo dell'interesse di mora in rapporto al TIR e erronea o mancata indicazione dell'ISC.

In data 19 novembre 2021 il Tribunale di Palmi ha pubblicato la sentenza n. 955con la quale ha precisato: • profili particolarmente interessanti in materia di autonoma usurarietà degli interessi moratori; • non inclusione della commissione di estinzione anticipata per la verifica della usurarietà; • errato calcolo dell'interesse di mora in rapporto al TIR; • erronea o mancata indicazione dell'ISC. In un giudizio di opposizione a precetto, il Tribunale di Palmi ha statuito che la normativa anti usura si applica anche agli interessi moratori facendo riferimento ai tassi soglia vigenti all'atto della conclusione del contratto ed applicando le opportune maggiorazioni (2.1% e successive modifiche). Il Giudice calabrese ha poi escluso ogni tipo di sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi di mora, perché sono grandezze disomogenee ed hanno differente funzione: corrispettiva i primi, risarcitoria, sostitutiva ed eventuale i secondi. Il Tribunale ha preso posizione in merito alla nullità ex art. 1815 c.c. che, ha precisato, va limitata solo all'interesse per il quale si sia verificato il superamento del tasso soglia e non coinvolge erga omnes tutti gli interessi, sia corrispettivi che moratori: se sono usurari i soli interessi moratori, solo questi sono "illeciti e preclusi", rimanendo comunque valido il disposto dell'art. 1284 c.c. che consente di applicare gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Il Magistrato calabrese dedica spazio alla esclusione della commissione di estinzione anticipata dal computo per la verifica della usurarietà, perché voce non ricompresa nelle Istruzioni della Banca d'Italia tra quelle pertinenti; viene fatto esplicito richiamo al punto C4 delle Istruzioni che considera "eventuali" dette commissioni, non includendole tra gli oneri rilevanti ai fini della verifica della usurarietà, anche perché esse non hanno natura remunerativa, ma solo compensativa della estinzione anticipata.